Edilizia Libera
Novità normative: pergole e vetrate ora in edilizia libera
“Il punto di partenza per una soluzione perfetta è semplice: prendere bene le misure.”
Finalmente una buona notizia sul fronte normativo: l’installazione di pergole e schermature solari è oggi ancora più semplice e sicura dal punto di vista autorizzativo. Grazie alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024, che aggiorna l’articolo 6 del Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380/2001), è ufficiale:
L’installazione, riparazione, sostituzione o rinnovamento di tutte le schermature solari, comprese le pergole bioclimatiche e quelle con tetto in tessuto impacchettabile impermeabile, rientra tra le attività di Edilizia Libera.
Cosa significa?
Non servono più permessi o autorizzazioni edilizie per queste strutture, se installate nel rispetto delle normative locali e senza opere murarie complesse.
Anche le vetrate panoramiche, utilizzate per chiudere lateralmente pergole e portici, sono comprese tra le opere in edilizia libera.
Cosa puoi installare senza permessi
Grazie alle nuove disposizioni introdotte nel Decreto Legge n. 69/2024, oggi puoi installare diverse soluzioni per l’outdoor senza bisogno di autorizzazioni edilizie, se rispettano le condizioni previste dalla norma.
Ecco cosa è ammesso:
Attenzione!
Queste opere sono in edilizia libera se non comportano aumento di volumetria o modifiche permanenti all’immobile. È sempre consigliato verificare eventuali restrizioni locali (es. centri storici, vincoli paesaggistici).
Cosa significa per te, proprietario di casa
Grazie alle nuove semplificazioni normative, oggi puoi installare una pergola o una vetrata panoramica (VEPA) nella tua abitazione senza richiedere permessi edilizi.
Non servono più CIL, CILA, SCIA o permessi di costruzione.
L’intervento rientra nelle opere di edilizia libera, purché siano rispettati:
- i diritti dei vicini (ad esempio le distanze legali)
- e le eventuali prescrizioni urbanistiche locali
In pratica:
- Più libertà di personalizzare la tua casa
- Meno burocrazia
- Installazione più rapida
Di seguito riportiamo i testi integrali aggiornati del Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380/2001), comprensivi delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024.
Il testo normativo offre un quadro preciso e ufficiale, utile per comprendere a pieno quali prodotti possono essere installati senza permessi, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizione contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (…)
B bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge o di portici rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.**
b -ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;.”
Raccomandazioni per i proprietari di casa
Anche se l’installazione di pergole, tende e vetrate rientra oggi tra le attività di edilizia libera, è sempre consigliabile:
- Verificare le indicazioni specifiche del proprio Comune, soprattutto in merito a:
- colori e materiali ammessi
- forme e dimensioni
- regolamenti edilizi o vincoli paesaggistici
- Tenere conto dei diritti dei terzi, come:
- distanze minime dai confini
- regolamenti condominiali
- tutela della privacy e delle visuali altrui
In caso di dubbi, è sempre utile chiedere conferma all’ufficio tecnico comunale o confrontarsi con un professionista abilitato.
Come procedere per installare in edilizia libera
Se desiderate installare una pergola, una tenda da sole o una vetrata panoramica nella vostra abitazione e l’intervento rientra nelle attività di edilizia libera, ecco cosa vi consigliamo di fare per procedere con sicurezza e trasparenza:
- Verificate che il prodotto scelto rispetti i requisiti indicati dalla normativa (tipologia, struttura, modalità di installazione).
- Presentate al vostro Comune la seguente documentazione di supporto:
- Il Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024, che modifica l’art. 6 del Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380/2001)
- Il glossario aggiornato delle opere in edilizia libera
- La guida ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che chiarisce ai Comuni le novità introdotte
Questi documenti aiutano a sbloccare eventuali dubbi e a informare correttamente le amministrazioni locali sull’applicazione della normativa aggiornata.



